La Corte d’Appello di Brescia esamina una fattispecie in cui riafferma il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui il condominio è il soggetto responsabile ex art. 2051 c.c. per le conseguenze dannose arrecate da beni comuni alla proprietà individuale di un condomino, e ciò anche in presenza di vizi di costruzione, atteso, da un lato, che la corresponsabilità del terzo non esclude quella del condominio fondata autonomamente sull’omessa manutenzione della res comune, e, dall’altro, che lo stesso vizio di costruzione non integra un’ipotesi di caso fortuito, il solo che possa escludere la responsabilità del condominio per omessa custodia.
Corte App. Brescia, sent. 18 aprile 2019.
Fonte: condominioelocazione.it