L’istituzione di un trust autodichiarato i cui beneficiari finali sono i coniugi disponenti, se in vita, o, diversamente, i loro discendenti in linea retta è esente da imposta di donazione in quanto non realizza un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con conseguente reale arricchimento. Il presupposto dell’imposizione proporzionale si ravvisa soltanto nell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari, a compimento e attuazione del trust medesimo.
Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 22569 – 10 agosto 2021