Se un sindaco di società di capitali è legato a quest’ultima (o alle società controllate, alle società controllanti o quelle sottoposte a comune controllo) da un rapporto di natura patrimoniale di lavoro o di consulenza anche di soci e collaboratori del medesimo studio professionale, che ne possa compromettere l’indipendenza, è ineleggibile ex art. 2399 lett. c) c.c.
La ragione della causa di ineleggibilità risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice in base all’esame della concreta fattispecie.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 29406 del 10 ottobre 2022
Fonte: ilsocietario.it