Eccessiva navigazione sul web e licenziamento

Eccessiva navigazione sul web e licenziamento: chiarimenti della Cassazione

Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2017,  n. 1486

L’utilizzo sistematico e ripetuto (non sporadico ed occasionale) degli strumenti aziendali per accedere alla rete internet per ragioni estranee alla prestazione lavorativa integra una condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede e di conseguenza giustifica il licenziamento.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza della eccessiva navigazione in internet durante l’orario di lavoro, in caso di licenziamento. E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore che durante l’orario di lavoro passi lungo tempo a navigare nel web?

Nel caso di specie il datore di lavoro, aveva inviato il provvedimento disciplinare nei termini ma non ne aveva rispettato il termine di 15 giorni per la comunicazione al dipendente; tale vizio tuttavia non è stato ritenuto imputabile al datore di lavoro. Allo stesso modo non è stata considerata rilevante l’ignoranza del regolamento aziendale quando le violazioni dello stesso possono essere conosciute dal lavoratore usando il semplice buon senso.

Parimenti irrilevante per la Cassazione è risultata la doglianza relativa alla presenza di dati personali protetti da privacy nella lettera di contestazione, in quanto per i giudici della Suprema Corte il datore di lavoro si era limitato a contestare data, ora e durata della connessione internet del lavoratore.

La Cassazione, respingendo definitivamente il ricorso del lavoratore licenziato, ha precisato chel’articolo 4 St. Lav. non è applicabile nei casi di attività volta ad individuare la realizzazione di comportamenti illeciti dei dipendenti idonei a recare danno all’azienda.

Fonte: Diritto & Giustizia 2017, 16 giugno