L’eventuale rilevazione dei dati effettuata con lo scopo di controllare il lavoratore a distanza è illegittima ai sensi dell’art. 4 St. Lav.
La Cassazione sezione Lavoro, con sentenza n. 17531 del 14 luglio 2017, ha recentemente precisato che il badge utilizzato per l’entrata e l’uscita dal luogo di lavoro del dipendente non si può utilizzare come strumento di controllo senza preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.
Cass. sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17531
Massima
Costituisce un controllo a distanza che necessita un preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della DTL ai sensi dell’art. 4 St. Lav. il badge che, oltre a verificare l’entrata e l’uscita dal luogo di lavoro del prestatore, sia in grado di controllare gli spostamenti di quest’ultimo, accertare le tempistiche nello svolgimento delle mansioni assegnate e le pause effettuate.
La procedura formale prevista dal comma 2 dell’art. 4 St. Lav. costituisce il mezzo attraverso il quale il Legislatore bilancia il diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore volto a preservare l’organizzazione imprenditoriale e la sicurezza sul luogo di lavoro. Per questo motivo non è ammissibile presupporre un’autorizzazione tacita o per fatti concludenti basata sul presupposto che i lavoratori e le associazioni sindacali sono a conoscenza dell’utilizzo all’interno dell’impresa di strumenti idonei a controllare a distanza la prestazione lavorativa.
In senso conforme: Cass. sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9904; Cass. sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892