Il condomino anticipa spese non urgenti per la manutenzione delle parti comuni senza autorizzazione dell’assemblea? Non ha diritto al rimborso.

Se un condomino anticipa spese non urgenti per la manutenzione delle parti comuni senza autorizzazione dell’assemblea non ha poi un diritto al rimborso da parte degli altri condomini, anche se le opere erano in ogni caso necessarie per la conservazione della proprietà comune.

Due recenti sentenze della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo cui in un condominio non si può decidere di eseguire in autonomia opere necessarie ma non urgenti, senza una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.

La trascuratezza da parte degli altri condomini nella manutenzione dei beni comuni, infatti, non è sufficiente a giustificare una richiesta di rimborso se un condomino.

D: Che fare allora nei casi in cui, ad esempio, l’androne comune condominiale sarebbe da tinteggiare perché indecoroso e nessuno pare interessarsi?

R: l’unico modo è quello di sollecitare l’amministratore condominiale, chiedendogli a mezzo raccomandata di portare la questione alla prossima assemblea contestualmente a preventivi di ditte specializzate nella esecuzione dei necessari lavori di ripristino.

Nella materia condominiale occorre sempre ricordarsi che eventuali azioni sulle parti comuni poste in essere da un condomino senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea sono sempre rischiose perché potrebbero provocare anche una reazione da parte degli altri condomini, i quali sarebbero addirittura legittimati a chiedere un indennizzo per l’uso esclusivo delle parti comuni posto in essere dal condomino che ha operato in autonomia. Come a dire; oltre al danno, la beffa.

(Cassazione civile, sez. II, 5 ottobre 2017,  n. 23244;  Cassazione civile sez. II, 30 ottobre 2017 n. 25729)