Nel silenzio del regolamento condominiale l’impianto centralizzato dell’acqua è parte comune
All’interno di un condominio, l’impianto centralizzato dell’acqua costituisce un accessorio di proprietà comune ed obbliga tutti i condomini al pagamento delle spese per la sua manutenzione, anche nel caso in cui ogni unità immobiliare abbia un contatore dell’acqua indipendente.
Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28616/17, depositata il 29 novembre.
Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, condannava un condominio al pagamento delle spese processuali in favore di una condomina, che aveva impugnato la delibera condominiale con la quale si richiedeva alla stessa condomina di installare un contatore dell’acqua privato, in quanto tutti gli altri condomini vi avevano già provveduto, prevedendo altresì che la manutenzione dell’impianto idrico condominiale fosse a suo carico, poiché risultava di fatto l’unica ad usufruirne in esclusiva.
La condomina, per converso, si lamentava dell’invalidità della delibera in considerazione dell’illecito cambiamento di destinazione dell’impianto idrico da proprietà comune a privata.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, il condominio proponeva ricorso per cassazione invocando la presenza di un sistema di tubazioni principali comuni; negando l’esistenza di un impianto idrico condominale, nonché di un interesse, per i restanti condomini, alla contribuzione per le spese dell’impianto idrico, essendo questo utilizzato solamente dalla condomina.
L’impianto centralizzato comune e l’interesse dei condomini. La Cassazione stabilisce che «l’impianto centralizzato (in questo caso, di distribuzione dell’acqua potabile) costituisce un “accessorio di proprietà comune”, circostanza che obbliga i condomini a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto idrico condominiale, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale, ipotesi quest’ultima che non ricorre nel caso in esame».
In aggiunta, il Supremo Collegio afferma che semmai «alla legittimità del distacco (dall’impianto) consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione».
Infine, deve, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ritenersi sussistente l’interesse dei condomini a contribuire alla manutenzione dell’impianto idrico centralizzato, poiché non può escludersi la possibilità che in futuro questi possano tornare a farne uso.
Da evidenziare che questo orientamento viene ripreso nelle questioni relative al riscaldamento centralizzato, ove singoli condomini vogliano “staccarsi” dall’impianto comune; essi saranno comunque tenuti al pagamento delle spese di manutenzione e conservazione della centrale termica condominiale, fermo restando il loro diritto a staccarsi (a proprie spese) per rendere autonomo il riscaldamento della propria unità immobiliare.