Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, con sentenza 3528 del 4 luglio 2017, ha annullato, tra le altre, una delibera assembleare con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo relativo ad un determinato anno che non era conforme al disposto di cui all’art. 1130 bis c.c. in quanto privo delle “pezze giustificative” e della documentazione contabile a supporto della formazione del rendiconto.