Approvata in Senato la Legge di conversione del Decreto Dignità: ecco cosa cambia.

Martedì 7 agosto 2018, il Senato con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, ha approvato definitivamente la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 luglio 2018 n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese; il disegno di legge é stato esaminato ed approvato dall’Aula nel testo licenziato dalla Camera.

Per la definitiva entrata in vigore si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.

Per quanto riguarda l’ambito lavoro, la legge di conversione, rispetto al testo entrato in vigore il 14 luglio prevede numerose novità:

  • Viene prevista una proroga della decontribuzione triennale del 50% per la prima assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35, tale proroga è prevista sino al 31/12/2020.
  • E’ stato inserito un periodo transitorio, che arriverà fino al 31 ottobre 2018, per la proroga ed il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Le nuove regole si applicheranno dal 1° novembre 2018.
  • Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di assunzione.
  • Il previsto aumento del contributo addizionale Naspi al rinnovo dei contratti a termine non sarà applicato ai rapporti di lavoro domestici.  La norma prevede l’aggravio del contributivo con un incremento dello 0,5% su ogni rinnovo di contratti a termine.
  • Viene specificato che in caso di rapporti a termine senza le prescritte causali la sanzione prevista è la trasformazione a tempo indeterminato.
  • Sono state introdotte modifiche alla disciplina delle Prestazioni Occasionali (PrestO). Sarà possibile l’utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture del settore turistico con alle dipendenze fino a 8 lavoratori; le comunicazioni di prestazione potranno essere effettuate attraverso intermediari abilitati. La durata massima dell’utilizzo sale da tre a dieci giorni. Possibili comunicazioni per il tramite degli intermediari.

Fonte: ilgiuslavorista.it