In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione, ex art. 216 comma 3, parte 2, L. Fall., la condotta di un’impresa in stato di decozione che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare, utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il credito vantato da quest’ultima verso l’impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore. Il credito chirografario della banca diventa fittiziamente privilegiato: bancarotta preferenziale
Cass. Pen. – Sez. I – 19 novembre 2018, n. 51861, sent.
Fonte: ilfallimentarista.it