Cass. civ., sez. VI-II, ordinanza 20 giugno 2019, n. 16625
Responsabilità per parti comuni in custodia
Una condomina richiedeva al condominio i danni derivati da infiltrazioni provenienti dal terrazzo di sua proprietà, la cui guaina di copertura si era deteriorata a causa dello scarico su di essa di una serie di tubature abusive provenienti da edifici confinanti. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento. In secondo grado, la Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione del Condominio, negava la proprietà condominiale del terrazzo in questione, in quanto sovrastante unicamente il piano terraneo di esclusiva proprietà della società attrice, costituendo di fatto un corpo di fabbrica adiacente a quello propriamente condominiale. Avverso tale pronuncia, la condomina ha proposto ricorso in cassazione lamentando la mancata responsabilità concorrente del Condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Infiltrazioni nel piano terraneo privato. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il terrazzo in questione non aveva alcuna funzione condominiale, essendo destinato a esclusiva copertura di una parte privata; sicché, non vi era alcuna responsabilità dei condomini riuniti in condominio per la sua custodia o dei danni che ne potevano derivare. Pertanto, il singolo condomino non può pretendere di affermare la responsabilità del condominio, a norma dell’art. 2051 c.c., per il risarcimento dei danni sofferti a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali, di cui alcune pure estranee al complesso condominiale, essendo il condominio stesso tenuto alla custodia ed alla manutenzione unicamente delle parti e degli impianti comuni dell’edificio. Per le suesposte ragioni, il ricorso della condomina è stato rigettato.
Fonte: condominioelocazione.it