Appalti privati: l’appaltatore è responsabile fino a prova contraria dei vizi dell’opera

La Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, «è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; l’appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (Cass. n. 23594/2017, n. 8016/2012).

Fonte: ridare.it