Il decreto del Ministero dell’interno del 18 dicembre 2017, pubblicato in G.U. del 16 gennaio 2018, n. 12 ha stabilito che i verbali di multa per violazione al Codice della strada saranno notificati ai destinatari a mezzo posta elettronica certificata.
La notifica elettronica della violazione per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una PEC e per i privati interessati a questa opportunità, incluso chi ha dichiarato al proprio Comune il domicilio digitale.
Il messaggio pec avrà come oggetto «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada», con allegati la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto; l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato; l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario; nonché la copia per immagine (non un file di testo) su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale. Ci saranno anche eventuali altre comunicazioni o informazioni utili al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato. Gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Attenzione: la multa a mezzo pec si considera spedita nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificata al destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio pec (la seconda e-mail che riceviamo quando spediamo la pec).
Se la notifica via pec del verbale stradale risulterà impossibile (per esempio la pec è scaduta o l’utente privato è sprovvisto di domicilio digitale e posta elettronica certificata) gli organi di polizia stradale procederanno alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore.