Asl di Bari condannata per lite temeraria

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con sentenza del 6 giugno 2017, ha condannato l’ASL per lite temeraria.

Un dipendente della azienda sanitaria di Bari in data 17.10.2016 aveva notificato un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di emolumenti, che veniva concesso dal giudice. L’ASL provvedeva al pagamento delle somme intimate con la busta paga relativa al mese di novembre 2016 (con valuta il giorno 25.11.2016) ed il giorno successivo (26.11.2016) depositava ricorso in opposizione, notificando il medesimo al dipendente in data 10.2.2017.

Nel caso di specie il giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha evidenziato la palese infondatezza dei motivi dell’opposizione poiché non risultava che fosse stata effettuata al solo scopo di evitare l’esecuzione forzata e, quindi, con riserva di ripetizione in caso di accoglimento della stessa. L’inevitabile e conseguente contrasto sulle spese di lite è stato quindi risolto dal magistrato secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

L’ASL, precisa il magistrato, ha “prima versato al dipendente la somma da questi intimata e poi ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio chiedendone la revoca sul presupposto – evidentemente infondato – della insussistenza del diritto fatto valere dall’intimante.”

In buona sostanza l’azienda sanitaria ha effettuato il pagamento della somma intimata al dipendente e subito dopo ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio. Dopo oltre  due mesi ha poi notificato il medesimo ricorso al dipendente, motivando tale “tempistica” con le disfunzioni organizzative che derivano dalle notevoli dimensioni dell’azienda. Il giudice ha precisato che le disfunzioni organizzative aziendali, pur se oggettivamente indiscutibili, non possono tuttavia giustificare la contraddittoria condotta dell’opponente, la quale ha avuto tutto il tempo di assumere le determinazioni utili per evitare di dar corso ad un inutile giudizio di opposizione.

Alla luce di tali fatti il giudice del Tribunale di Bari ha ritenuto di evidenziare il carattere temerario della lite, “perché già al momento della sua instaurazione l’opponente era cosciente dell’infondatezza dell’opposizione e delle tesi sostenute, o comunque nella sua condotta è mancata la normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (in relazione ai presupposti per la configurabilità della lite temeraria fonte di responsabilità processuale aggravata v. da ultimo Cass. 3464/17)”

(Fonte: www.ilcaso.it)