Dal 29 agosto 2017 il professionista deve rendere noto il preventivo obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente.
Il preventivo deve comprendere tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, indicando anche i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Questa la sostanza della norma che introduce l’obbligo del preventivo per gli avvocati, contenuta nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.189 del 14-08-2017 ed entrata in vigore a fine agosto.