diritto societario

La qualificazione in senso “unitario e globale” delle obbligazioni di controllo che gravano sui sindaci per l’intera durata del loro incarico

Il testo dell’art. 2402 c.c. risulta univoco nell’indicare che quella spettante ai sindaci è, propriamente, una “retribuzione annuale”, secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell’attività di impresa, l'”esercizio sociale”. Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco. Secondo quanto correttamente ritenuto dall’impugnato decreto del Tribunale di Vicenza, il carattere sinallagmatico delle prestazioni dedotte in contratto si viene pertanto a puntualizzare sull’unità temporale della (medesima) annualità, corrispondente alla durata dell’esercizio sociale.

Cassazione Civile, Sez. VI-1, ord. n. 6027 del 4 marzo 2021.

Fonte: ilsocietario.it

Legittima la clausola con cui l’efficacia del trasferimento di partecipazioni viene subordinato alla preventiva adesione dell’acquirente ad un patto parasociale

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 194, ha sancito la legittimità della clausola statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. alla preventiva adesione da parte dell’acquirente ad un determinato patto parasociale.

Si tratta di una clausola statutaria limitativa della libera circolazione delle azioni ex art. 2355 bis c.c. o delle quote ex art. 2469 c.c., volta a creare un collegamento tra lo statuto sociale e un patto parasociale, quest’ultimo inteso quale accordo esterno all’atto costitutivo e allo statuto con cui i soci si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società stessa.

La clausola in oggetto è ritenuta compatibile con la disciplina del diritto societario anzitutto poiché il rinvio operato dallo statuto ad un accordo non soggetto ad alcuna forma di pubblicità legale (salvo quanto previsto dall’art. 122 TUF per i patti parasociali relativi a società quotate e dall’art. 2341 ter c.c. per quelli relativi a società con azionariato diffuso) non risulta in contrasto con le disposizioni concernenti la forma e la pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, avendo esse un’operatività circoscritta alle regole organizzative della società ivi contenute.

È, infatti, possibile che lo statuto contempli rinvii ad atti o fatti esterni, quali presupposti per modifiche statutarie o per la determinazione della spettanza o della misura dei diritti sociali: nello stesso tempo, però, occorre rendere conoscibile ai potenziali acquirenti il contenuto del patto parasociale, alla cui adesione è subordinato il trasferimento delle partecipazioni, prevendendo un obbligo in capo agli amministratori di fornire loro ogni informazione in proposito necessaria.

La suddetta clausola non attribuisce una efficacia c.d. reale alle disposizioni del patto parasociale, le quali mantengono invece la loro caratteristica efficacia c.d. obbligatoria, rappresentando solo la fonte di diritti risarcitori in caso di violazione delle stesse.

L’opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti, invero, riguarda esclusivamente la clausola limitativa del trasferimento delle partecipazioni contenuta nello statuto.

Infine, non si può ritenere che la clausola obblighi in via automatica il rispetto di un accordo esterno, in cui verrebbero inserite le regole organizzative che non potrebbero trovare legittimazione all’interno di uno statuto, poiché l’adesione al patto deve essere espressamente voluta e convenuta dall’acquirente ed esso rimane comunque soggetto ai limiti e alla disciplina che lo caratterizzano e che divergono dalle regole inderogabili proprie degli statuti delle s.r.l. e delle s.p.a.

Infine, nonostante il suddetto rinvio statutario, il patto parasociale conserva la sua natura e risulta soggetto ai limiti e alla disciplina propria dei patti parasociali, quali la durata quinquennale (in s.p.a.) e l’inopponibilità nei confronti dei terzi che non vi aderiscano espressamente.

Fonte: ilsocietario.it

Le incerte sorti dei crediti della società estinta

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcuna altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 1724 del 26 gennaio 2021.

Fonte: ilsocietario.it

La responsabilità del liquidatore di s.r.l. per mancato pagamento dei fideiussori che hanno agito in regresso contro la società

Massima

In caso di cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, per i debiti della società non soddisfatti risponde il liquidatore della società, il quale abbia sottratto attivo alla società e non abbia provveduto a recuperare i crediti vantati dalla società, sussistendo detta responsabilità anche nei confronti dei fideiussori della società che – avendo pagato dei debiti della società verso una banca – si trovino a essere creditori della medesima società in via di regresso.

Tribunale di Napoli – Sez. specializzata – 24 luglio 2020, n. 5317

Fonte: ilsocietario.it

L’accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società non richiede la forma scritta

Cass. Civ. – Sez. I – 19 maggio 2020, sent. n. 9139

Trasferimento della partecipazione in società di persone

In tema di trasferimento della partecipazione in società di persone, l’accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem.

Nel caso di specie due coniugi erano soci di una società semplice, proprietaria di un immobile; dopo la separazione dalla moglie, il marito aveva chiesto a quest’ultima di trasferirgli la quota che, in base all’accordo intercorso durante il matrimonio, le era stata intestata provvisoriamente, posto che il corrispettivo della cessione era stato pagato con denaro del marito, che aveva altresì assunto in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Stante il rifiuto opposto dalla moglie al trasferimento della quota, il marito adiva il Tribunale di Torino, che respingeva la domanda.

All’esito del giudizio di gravame, la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado, accertando l’obbligo della moglie di trasferire al marito la quota di partecipazione detenuta nella società semplice.

La moglie quindi ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino.

Le contestazioni della moglie, risultata vittoriosa all’esito del primo grado di giudizio ma soccombente in quello di appello, riguardavano la forma dell’accordo: secondo la ricorrente, infatti, il pactum fiduciae avente per oggetto la cessione di quote societarie necessita dell’atto scritto, sicché quello concluso dai coniugi, non rivestendo tale forma, non poteva essere considerato valido ovvero opponibile.

A maggior ragione, secondo la ricorrente, l’onere formale doveva essere osservato in considerazione del fatto che la società delle cui quote si discuteva era proprietaria di un immobile, sicché – in realtà – le parti, con l’accordo fiduciario, avevano inteso pattuire il trasferimento di detto immobile dalla moglie al marito, onde fargliene acquistare, in questo modo, la proprietà.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente.

La decisione della Corte di cassazione è pienamente condivisibile, vieppiù a seguito del consolidamento – in virtù del recentissimo arresto delle Sezioni Unite – dell’orientamento che vede nel pactum fiduciae non già un contratto preliminare, ma una fattispecie di mandato senza rappresentanza, che costituisce lo strumento tipico dell’agire per conto altrui e si pone come la figura negoziale più idonea per realizzare l’intento delle parti di fare acquistare a un soggetto un bene mediante la provvista di un altro, con l’impegno ad attenersi poi alle istruzioni da questo impartite ovvero a ritrasferire successivamente la proprietà del medesimo bene.

Al contrario del preliminare (in cui l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale e lo precede), nel contratto fiduciario l’effetto reale si produce immediatamente (con l’acquisto della proprietà da parte del fiduciario) e su di esso si innesta l’effetto obbligatorio (ossia il vincolo del fiduciario alle istruzioni del fiduciante e, in particolare, alla futura esecuzione di un atto traslativo che impedisca il consolidamento di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante, posto che al pactum fiduciae deve reputarsi estraneo qualsiasi intento liberale del fiduciante e che la posizione di titolarità creata in capo al fiduciario si rivela soltanto provvisoria e strumentale al successivo ritrasferimento).

Per quanto, peraltro, l’accordo fiduciario non debba essere concluso per iscritto a pena di nullità, è evidente che la sua documentazione (al limite, anche per il tramite di dichiarazioni ricognitive unilaterali) risulta comunque consigliabile, onde evitare che, a fronte del rifiuto del fiduciario di ottemperare all’impegno assunto, il fiduciante si trovi nella pratica impossibilità di provarne l’esistenza e il contenuto.

Fonte: ilsocietario.it

Arbitrato societario e azione di responsabilità contro gli amministratori dopo la dichiarazione di fallimento

In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l., valutata la natura inscindibile delle azioni esperibili dalla società e dai creditori, una volta dichiarato il fallimento della società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società è inoperativa, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale non può dar seguito alla richiesta avanzata dal curatore del fallimento di nominare, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., gli arbitri.

Tribunale di Roma – 9 dicembre 2019, decr.

Fonte: ilsocietario.it

Impugnazione di delibere assembleari da parte del socio che deduce la propria mancata convocazione e la falsità del corrispondente verbale

Massima

La cassazione Civile, sezione I, con Sentenza 30 ottobre 2019 n. 33233 in materia di impugnazione di delibere assembleari ha riaffermato il principio secondo cui grava sui soci, che impugnino una delibera assembleare di società di capitali, l’onere di provare la non corrispondenza alla realtà del contenuto del verbale, oggetto di contestazione in sede di impugnazione; tale prova può essere raggiunta con ogni mezzo qualora il verbale non sia redatto da notaio, occorrendo altrimenti l’attivazione del procedimento per querela di falso.

Fonte: ilsocietario.it

La nozione di attività di direzione e coordinamento di società nel gruppo di imprese

La disciplina del “gruppo di imprese”, quale contenuta tra l’altro ed in specie negli artt. 2497 e ss., c.c., non fornisce alcuna definizione normativa del fenomeno, né tantomeno chiarisce le caratteristiche ed i contenuti dell’attività di direzione e coordinamento di società, la quale, agli effetti della norma “fondamentale” sulla responsabilità della società capogruppo, rileva essenzialmente sul piano fattuale, con riferimento alle ipotesi “patologiche” di illegittima lesione dei diritti e degli interessi coinvolti dall’esercizio dell’attività medesima.
Se questo è vero, è opinione largamente diffusa, che trova riscontro anche nelle prospettive evolutive del diritto comunitario, che la suddetta disciplina possa e debba essere interpretata in termini di “diritto di organizzazione”, oltreché “di diritto di protezione”.
In questa prospettiva, la disposizione generale sulla responsabilità della società o ente capogruppo, se innegabilmente ispirata e rispondente ad istanze “immediate” di tutela e di protezione degli interessi potenzialmente pregiudicati dei soci di minoranza e dei creditori, viene, al tempo stesso, a delineare e legittimare un peculiare modello di organizzazione e gestione dell’impresa (impresa organizzata in “forma di gruppo”) fondato sull’esercizio (legittimo) dell’attività direzione e coordinamento su società, modello organizzativo che, come tale, presuppone l’elaborazione e l’individuazione di regole di azione, di organizzazione e di procedimento, oltre che di responsabilità.
Se questo è vero, l’art. 2497 c.c., da un lato, opera in funzione c.d. “normogenetica”, attraverso il richiamo di principi e standards generali, con ciò individuando, in positivo, le condizioni di correttezza sostanziale dell’esercizio dell’attività di direzione unitaria, dall’altro, ove si interpreti la regola dei c.d. vantaggi compensativi in una prospettiva di carattere sistematico, si configura in termini di “Enablig Law”, nella misura in cui viene a “consentire ed agevolare” la direzione ed il coordinamento di società, riconoscendo alla società capogruppo un potere gestorio a carattere discrezionale di contenuto più ampio rispetto a quello riscontrabile in relazione alla singola impresa societaria, consistente nel “privilegio” di impartire direttive agli amministratori della società dipendente che possano anche essere “prima facie” pregiudizievoli, a condizioni che il danno sia successivamente eliminato con operazioni a ciò dirette o risulti comunque mancante in ragione dei vantaggi legati all’appartenenza al gruppo (in questi termini, da ultimo, TOMBARI, La tutela dei soci nel gruppo di società, in La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant’anni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2015, 237 e ss.).
In assenza di una definizione normativa di attività di direzione e coordinamento, può affermarsi che questa consista, nelle sue linee generali, nell’esercizio effettivo del potere di una società o ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo un progetto unitario: e questo mediante un coordinamento – e non necessariamente un accentramento – di una o più delle “funzioni” essenziali dell’impresa c.d. dipendente quali, in primo luogo, la finanza, le vendite, gli acquisti, la politica del personale, l’organizzazione, ecc. (cfr. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010, 23 e ss.; SBISÀ, sub art. 2497, in Direzione e coordinamento di società, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 105 e ss.).
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “per attività di direzione e coordinamento debba intendersi l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali” (in tal senso, Trib. Milano, 10 novembre 2014, in Società, 2015, 1377; v., anche, Trib. Pescara, 16 gennaio 2009); un’attività, quindi, consistente in una sequenza di atti ripetuti nel tempo “volti a coordinare la politica economica e le linee essenziali dell’attività delle società collegate, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti formalmente distinti, in modo che il gruppo venga gestito in modo unitario” (v. Trib. Milano, 27 febbraio 2012). …(omissis)…

Fonte: ilsocietario.it

Società di persone: responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Le società di persone sono caratterizzate dal fatto che i creditori sociali possano agire non solo sul patrimonio sociale ma anche su quello personale dei soci i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte (artt. 2267, comma 1 e 2291, comma 1, c.c.).

In particolare, nella società semplice e nella società in nome collettivo, delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società con il suo patrimonio e nel in caso questo non sia sufficiente a soddisfare i creditori, i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente.

Nel caso, invece, della società in accomandita semplice illimitatamente responsabile è il solo socio accomandatario, ovvero colui che amministra la società, mentre i soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota conferita.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali serve a tutelare i creditori sociali i quali, non essendo le società di persone dotate di capitale di rischio come le società di capitali, si troverebbero sprovvisti di tutele creditorie.

In questo modo viene potenziata la garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla società attraverso il patrimonio individuale dei soci.

Responsabilità degli amministratori di s.p.a.

Per i giudici del Tribunale di Firenze gli amministratori non operativi non sono più sottoposti a un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, Sentenza n. 2628 del 19 settembre 2019

Fonte: ilfallimentarista.it