Il Giudice di pace ingiungeva a un condomino il pagamento in favore del Condominio dei debiti di cui al consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018.
Il Tribunale respingeva l’appello proposto dal condomino avverso la decisione di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo, in quanto la delibera di approvazione delle spese relative a gestioni precedenti al 2017, posta a fondamento della domanda monitoria, non era stata impugnata benché il ricorrente avesse partecipato alle assemblee.
Il condomino ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto definitiva la delibera di approvazione dei consuntivi per mancanza di impugnazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato in quanto «il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un ‘nuovo fatto costitutivo’ del credito stesso» (Cass. civ., n. 20006/2020).
La delibera condominiale di approvazione, pertanto, costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme dovute: dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, infatti, «discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio» (Cass. civ., n. 11981/1992).
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato correttamente che la delibera di approvazione del consuntivo 2017 non era stata impugnata, benché il condomino fosse presente all’assemblea, deducendone che nessuna contestazione poteva essere sollevata nel giudizio di opposizione, essendosi la delibera ormai consolidata.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: condominioelocazione.it