In tema di controlli a distanza la Terza Sezione della Cassazione Penale, con Sentenza n. 4564 del 10/10/2017, richiamando l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (richiamato dall’art. 114 del D.Lgs. n. 196/2003 e modificato dall’art. 23 D.Lgs. n. 151/2015), ha fatto rientrare nell’ambito applicativo della norma anche i “controlli difensivi”, volti all’accertamento delle condotte illecite che non siano meri inadempimenti della prestazione lavorativa, facendo diventare la “tutela del patrimonio aziendale” un valido motivo giustificatore dell’installazione degli apparecchi audiovisivi.
La Cassazione ha stabilito che i “controlli difensivi” posti in essere dal datore mediante l’installazione di apparecchiature (ad es. telecamere) nei luoghi di lavoro possono essere effettuati solo se la videoripresa non è mirata a verificare l’espletamento dell’obbligazione derivante dal contratto di lavoro e avviene nel rispetto del principio di libertà e dignità del lavoratore, che costituisce un “limite oggettivo invalicabile all’esercizio incondizionato del diritto del datore di lavoro a tutelare il patrimonio aziendale”.
(Cassazione penale, sez. III, Sent. n. 4564 del 10/10/2017 dep. 31/01/2018)