La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento stabilito dal Job Act (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015), per il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte -non modificata dal successivo Decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018) – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
Per la Corte costituzionale, come si legge nel Comunicato, non è in discussione il meccanismo di ristoro economico, c.d. a tutele crescenti, al posto della tutela reale; ad essere illegittimo è il sistema rigido di previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.
Attendiamo di leggere la sentenza che verrà depositata nelle prossime settimane.
Fonte: ilgiuslavorista.it