Decreto crescita 2019: le novità in campo immobiliare

Sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “decreto crescita”). Riportiamo di seguito le principali misure previste per il rilancio dell’edilizia in campo immobiliare:
Canoni di locazione non percepiti. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 2020, se non percepiti, non concorreranno a formare il reddito se la mancata percezione sarà “comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Durata dei contratti di locazione agevolati. In mancanza della comunicazione di rinuncia al rinnovo del contratto di locazione agevolato (3 anni + 2), da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio, il contratto è “rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio”.
Codice identificativo per strutture ricettive e affitti brevi. Prevista la creazione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati all’attività di locazione breve. Lo stesso codice dovrà essere usato anche dai gestori di portali internet e dagli agenti immobiliari. Lo stesso Decreto Crescita introduce la possibilità ai Comuni di verificare direttamente la regolarità dei versamenti e prevedendo l’obbligo da gennaio per chi dà in affitto un immobile, anche in locazione breve, di registrarsi al portale “Alloggiati Web” per comunicare alla questura e all’Agenzia delle Entrate i dati degli ospiti.
Cedolare secca. Viene abrogata la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.
Stop alla burocrazia per comodato e locazioni agevolate. Per le case in comodato è previsto il taglio del 50% di Imu e Tasi. Le legge che ha introdotto lo sconto aveva previsto, però, l’obbligo di presentare la dichiarazione al Comune per poter applicare l’agevolazione. Stesso obbligo in caso di immobili dati in locazione con contratti a canone agevolato, per i quali lo sconto sulle imposte municipali è del 25%. Ora, invece, non c’è più nessun obbligo in questo senso e il Comune non potrà più richiedere l’attestazione del possesso dei requisiti previsti per godere del taglio delle imposte.
Sismabonus per acquisti di unità immobiliari. Le detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici vengono estese agli acquirenti (entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori) delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione è pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro.
Esenzione Tasi per gli immobili delle imprese di costruzione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Fonte: condominioelocazione.it