Dipendente pubblica su Facebook frasi diffamatorie nei confronti del datore di lavoro: licenziamento legittimo

La Cassazione Sezione lavoro, con Sentenza depositata il 27 aprile 2018 n. 10280, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice colpevole di aver pubblicato frasi diffamatorie su Facebook nei confronti dell’azienda datrice di lavoro.

«La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook”» si legge nella motivazione della Sentenza «integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone»; la condotta della dipendente è quindi lesiva del vincolo fiduciario coessenziale al rapporto lavorativo.

La dipendente nelle proprie difese ha sostenuto di non essersi resa conto di esporre ad una moltitudine di utenti il suo sfogo, a suo dire diretto a pochi interlocutori, ma i giudici della Suprema Corte riguardo all’elemento soggettivo hanno ritenuto di applicare il principio della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., precisando che affinché vi sia giusta causa di licenziamento l’elemento soggettivo non debba essere necessariamente doloso ma possa avere anche solo natura colposa, anch’essa idonea  a compromettere il vincolo fiduciario.

Cass. sez. lav., 27 aprile 2018, n. 10280