Le principali novità in materia di lavoro, introdotte nei primi tre articoli del decreto, riguardano la durata e l’obbligo delle causali nei contratti a termine – ad eccezione dei contratti stagionali – e l’indennità di licenziamento ingiustificato.
In particolare:
- scende da 3 a 2 anni la durata massima del contratto a termine;
- è ridotto da 5 a 4 il numero possibile di rinnovi;
- vengono reintrodotte le causali per i contratti di durata superiore a 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) e per i rinnovi (fino a un massimo di 4);
- sono esclusi dalla disciplina sulle causali i contratti stagionali;
- è innalzato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza per l’impugnazione;
- le novità introdotte si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore;
- l’indennità di licenziamento ingiustificato introdotta dal c.d. Job act per il lavoratore con contratto stabile ma senza art. 18 st. lav., passa da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, a un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità;
- il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto anche in somministrazione.
Fonte: ilgiuslavorista.it