L’obbligo imposto dall’art. 2381 c.c., ultimo comma, agli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si sostanzia, da un lato, in un obbligo dell’amministratore di agire, ovvero ad attivarsi, esercitando tutti i poteri loro conferiti dalla relativa carica al fine di prevenire, eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano o debbano essere a conoscenza; sostanzialmente un divieto di rimanere inerti nelle situazioni che richiedono attivazione.
Dall’altro lato consiste nell’obbligo dell’amministratore – anche privo di deleghe – di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che egli possa procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze (art. 2392, comma 1, c.c.).
(Cass., 18 settembre 2020, n. 19556)
Fonte: ilsocietario.it