Il regolamento non può vietare al condomino la scelta di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato

Sia in primo grado che in secondo grado, i giudici del merito avevano rigettato le domande di accertamento della legittimità del distacco realizzato dagli attori negli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di esercizio, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco. In particolare, la Corte territoriale confermava la decisione ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, rilevando che l’art. 10 del regolamento condominiale non consentiva la rinuncia all’uso degli impianti comuni e statuiva l’obbligatorietà dei relativi canoni. Avverso tale pronuncia, i condomini hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte d’appello era incorsa in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, comma 4, c.c. che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, ai sensi dell’art. 1118, comma 4, c.c. il diritto del condomino a distaccarsi dall’Impianto di riscaldamento centralizzato è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco; il regolamento condominiale può, invece, legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è derogabile. Pertanto, nel caso di specie, essendo il regolamento condominiale preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, comma 4, c.c., la norma sopravvenuta ha inciso sull’efficacia della clausola contrattuale. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l’effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

Cass. civ., sez. II, ord. 11 dicembre 2019, n. 32441

Fonte: condominioelocazione.it