Il conferimento di beni in un trust a vantaggio degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del disponente è esente dall’imposta sulle successioni e sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto non comporta l’attribuzione definitiva dei beni al trustee. L’imposizione proporzionale è dovuta all’eventuale trasferimento finale dei beni al beneficiario, il quale solo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.
Corte Suprema di Cassazione, V sez. civ. ordinanza n. 9196 – 22 marzo 2022