Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n.788/2017 pubblicata il 26/07/2017, ha stabilito che in un Trust X con finalità di tutela familiare, ove non risulti provato né dedotto che i disponenti abbiano effettivamente mantenuto la disponibilità di fatto dei beni ed il potere di amministrazione o di disposizione al di là di quanto previsto nell’atto costitutivo, la circostanza che sia stato nominato trustee un soggetto legato al disponente da rapporto familiare e di convivenza non può costituire di per sé solo elemento determinante al fine prova di una simulazione, soprattutto ove si consideri che la scelta del trustee nell’ambito della famiglia del disponente appare compatibile con lo scopo di un trust dichiaratamente istituito per soddisfare le esigenze della figlia dei disponenti.
Aggiunge il magistrato che a nulla vale una precedente sentenza con la quale il medesimo Tribunale di Cuneo dichiarava inefficace lo stesso Trust X nei confronti di una Banca a seguito di pronuncia ex art. 2901 c.c. (azione revocatoria), in quanto detta pronuncia ex art. 2901 c.c. ha efficacia nei soli confronti di chi ha invocato la relativa tutela e che le valutazioni del Tribunale, in quella occasione, non potevano che essere legate al caso concreto dedotto in giudizio e alla specifica posizione del creditore attore. Tali valutazioni, pertanto, non sono utilizzabili in altra sede.
Spiega il giudice Cuneese che l’ammissibilità del trust interno è stata oggetto di rilevante dibattito per via del fatto che l’unico elemento di estraneità finirebbe con l’essere la legge applicabile, trattandosi di soggetti residenti in Italia e di beni esistenti sul territorio italiano. L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale più recente è tuttavia nel senso della piena riconoscibilità nell’ordinamento italiano del c.d. trust interno. La giurisprudenza di merito ha stabilito la validità, in forza della Convenzione de l’Aja, del trust che presenta come unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l’applicazione della legge straniera, sancendo l’assoluta libertà del disponente nella scelta della legge regolatrice. Diversa questione è quella della eventuale nullità dell’atto istitutivo del trust per frode alla legge, ossia quando il trust appare costituire il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, che per il trust ordinario di regola è l’art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale). E’ quindi necessario esaminare le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, Rv. 631179) onde verificare se il trust istituito abbia una causa concreta legittima oppure costituisca solo un mezzo per eludere norme imperative quali l’art. 2740 c.c.. Nel caso di specie il Trust X è stato costituito per assicurare risorse future alla figlia del disponente. In astratto si tratta quindi di un interesse meritevole di tutela, considerando il fatto che il nostro ordinamento ormai riconosce e disciplina espressamente una serie di strumenti attraverso i quali si realizza l’effetto di segregazione patrimoniale con destinazione del patrimonio cosi separato al soddisfacimento di interessi di soggetti deboli o di familiari. Il trust oggetto di causa è quindi un ordinario trust con finalità di tutela familiare.
Tribunale Cuneo, 26 luglio 2017