La pensione di reversibilità al coniuge divorziato si può ottenere anche senza sentenza definitiva sull’assegno divorzile

Per accertare il diritto a ricevere una quota della pensione di reversibilità del proprio ex coniuge defunto non è richiesto l’accertamento della spettanza dell’assegno di mantenimento con una pronuncia passata in giudicato. Al contempo però non è nemmeno sufficiente l’ordinanza presidenziale (ovvero l’ordinanza pronunciata dal Presidente e non dal Tribunale) che riconosce provvisoriamente il diritto all’assegno divorzile.

Il caso
Dinanzi al Tribunale di Bari veniva proposta domanda giudiziale di scioglimento del vincolo coniugale. Con l’ordinanza presidenziale all’ex moglie veniva concesso in via provvisoria un assegno decorrente dall’anno 2008 e il 1 marzo 2010 veniva emessa sentenza parziale di divorzio. Il giudizio proseguiva per le questioni patrimoniali e il marito contraeva nuove nozze (2 settembre 2010); dopo solo nove mesi (22 giugno 2011) interveniva poi il decesso dell’uomo. La prima moglie chiedeva quindi al Tribunale di Bari il riconoscimento del diritto a percepire, in concorso con la seconda, una quota della pensione di reversibilità e del TFR dell’ex coniuge. La domanda era rigettata dal Tribunale, che riteneva insussistente il presupposto della titolarità dell’assegno divorzile, imposto dalla legge per l’attribuzione richiesta. La donna impugnava la sentenza chiedendo altresì la sospensione del gravame, in quanto pendente in appello il giudizio sull’attribuzione dell’assegno divorzile in suo favore, questione ritenuta pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 c.p.c.. La Corte territoriale non accoglieva l’istanza di sospensione e rigettava l’impugnazione, affermando che la pensione di reversibilità può essere attribuita solo se il diritto a percepire l’assegno divorzile è stato riconosciuto al coniuge richiedente con sentenza passata in giudicato.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la prima moglie e resisteva con controricorso la seconda; nelle more del giudizio di legittimità, peraltro, interveniva la sentenza d’appello, che confermava il diritto della ricorrente a percepire l’assegno di divorzio con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio.

Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4107

Fonte: ilfamiliarista.it