Nel procedimento di scioglimento dell’unione civile non è possibile autorizzare le parti a vivere separate né è applicabile l’art. 191 c.c. L’assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile è retto dai principi espressi da Cass. SS.UU. sentenza n. 18287/2018 in punto assegno divorzile. All’unito civilmente, in presenza di uno squilibrio economico rilevante, spetta dunque un assegno parametrato alle perdite di chance subìte per effetto delle scelte lavorative fatte nel corso della relazione da intendersi, sotto il profilo temporale, comprensiva anche del periodo di convivenza di fatto prima della contrazione del vincolo.
Trib. Pordenone ord. 13 marzo 2019
Fonte: ilfamiliarista.it