Cassazione civile, sez. II, Sentenza n.199 del 09 gennaio 2017
Prima di esaminare questa recente e interessante sentenza, facciamo un passo indietro per ricordare, in breve, la differenza tra obbligazione parziaria e obbligazione solidale.
Una obbligazione si definisce “solidale” o “in solido” quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione; ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri oppure, quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Una obbligazione “parziaria” , invece, si ha quando ciascun debitore è tenuto ad eseguire solo la propria prestazione (parziarietà passiva) ovvero ciascun creditore può esigere solo la parte di prestazione cui ha diritto (parziarietà attiva).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 199/2017 depositata il 9 gennaio, ha osservato che le obbligazioni condominiali, in quanto pecuniarie e come tali naturalmente divisibili ex parte debitoris, difettano del requisito dell’unicità della prestazione. Per tale ragione, in assenza di una disposizione normativa diversa, tali obbligazioni non sono soggette al regime della solidarietà, bensì a quello della parziarietà. Il principio generale di solidarietà espresso dall’art. 1292 c.c., pertanto, si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili. Se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da una apposita disposizione normativa, senza la quale il regime della parziarietà prende il sopravvento.
Nel caso di specie, la proprietaria di un appartamento sito in un condominio di Napoli, che chiameremo per comodità “Sempronia”, otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini proprietari “Tizio e Caio” dell’appartamento sottostante al proprio al fine di ottenere il pagamento della loro quota di competenza, che la ricorrente Sempronia aveva saldato per l’intero all’impresa edile incaricata di eseguire alcune opere di ripristino del terrazzo danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana. L’impresa incaricata infatti, in assenza di pagamento da parte del condominio, aveva richiesto il pagamento dell’intero corrispettivo a Sempronia, la quale aveva puntualmente provveduto al saldo.
Tizio e Caio si opponevano a detto decreto ed il Giudice di Pace di Napoli, a definizione del giudizio di opposizione, revocava l’ingiunzione rilevando che il riparto delle spese non fosse mai stato ratificato dall’assemblea condominiale. Sempronia proponeva quindi appello avverso la revoca del decreto presso il Tribunale di Napoli, che però confermava la sentenza di revoca.
A sostegno della propria decisione i Giudici del Tribunale di Napoli rilevavano, seppure con motivazioni diverse da quella esposte dal Giudice di Pace, che nel caso in esame non si potesse applicare l’art. 1110 c.c. né tantomeno l’art. 1134 c.c., in quanto i lavori per la riparazione del terrazzo, da effettuarsi con urgenza, erano stati commissionati all’impresa edile dal condominio in persona dell’amministratore, il quale aveva peraltro anche designato il tecnico che avrebbe dovuto presentare la D.I.A. La ricorrente Sempronia in via monitoria, nell’inerzia del condominio, non aveva appaltato i lavori, limitandosi al pagamento in favore dell’impresa creditrice dell’intero importo da questa preteso, per poi agire in via di regresso nei confronti dei condebitori condomini che non le avevano versato la rispettiva quota di spettanza.
Secondo il Tribunale, quindi, nella fattispecie vi era solo margine – eventualmente – per una azione di ripetizione nei confronti dell’impresa ex art. 2036 c.c., oppure per una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dei condomini.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, ha chiarito la natura parziaria delle obbligazioni pecuniarie condominiali, stabilendo che la natura pecuniaria delle obbligazioni condominiali non le rende assoggettabili al regime della solidarietà.
In mancanza, quindi, di una norma specifica che stabilisca il principio della solidarietà, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall’impresa appaltatrice, incombente sul condomino titolare dell’uso esclusivo del lastrico e sugli altri condomini per la parte di edificio cui il lastrico serve da copertura, è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.
Avv. St. Marco Domenico Luongo