Un amministratore di condominio è stato condannato a consegnare ai condomini la copia dei documenti giustificativi di spesa.
Lo strumento processuale dell’ingiunzione previsto dall’art.633 c.p.c., adottato dai condomini aventi causa, è legittimo non solo per il pagamento di somme bensì anche per la consegna di una cosa mobile determinata e nel caso di specie per la consegna di documenti.
In tema di condominio, quindi, costituisce comportamento illegittimo da parte dell’amministratore la mancata consegna della documentazione richiesta da alcuni condomini, perché viola la disposizione contenuta nell’art.1130-bis c.c., ove è contenuto l’obbligo di estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, ponendo a carico dei richiedente le spese. Il Tribunale di Catania aggiunge che l’amministratore non è tenuto a consegnare altra documentazione al di fuori dell’alveo tracciato dalla norma codicistica.
Tribunale Catania, Sentenza n.3125 del 30 giugno 2017