Il recesso comunicato dal datore di lavoro tramite Whatsapp rispetta i requisiti essenziali di un atto di licenziamento intimato per iscritto?
In un caso recente il giudice del Tribunale di Catania, con sentenza del 27 giugno 2017, ha dichiarato che il licenziamento tramite Whatsapp costituiva un valido atto di recesso poiché la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto era stata comunicata per iscritto ed in maniera inequivoca.
Sulla base dei principi generali richiesti dalla legge per la validità dell’atto di licenziamento (manifestazione della chiara volontà di licenziare; incorporazione in un atto scritto; consegna dell’atto al lavoratore) ci si chiede quindi se il licenziamento, in generale, possa essere validamente intimato anche con modalità diverse dalla consegna (a mano o per posta) di un atto cartaceo sottoscritto dal datore di lavoro, ad esempio tramite Whatsapp.
La risposta alla domanda parrebbe quindi positiva, a patto che il messaggio rispetti i requisiti essenziali di un licenziamento intimato per iscritto.
Modalità di comunicazione: ieri, oggi e domani.
Per quanto riguarda il “veicolo tecnico” volta per volta impiegato per la consegna dell’atto di licenziamento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il licenziamento possa essere validamente intimato persino a mezzo telegramma (Cass. sez. lav., 26 luglio 1996, n. 6749).
Con i notevoli progressi tecnologici che hanno consentito di fornire prova della positiva ricezione di un documento (si pensi alla prova della positiva ricezione di un documento inviato a mezzo telefax), la giurisprudenza di merito, dopo iniziali diffidenze, ha ritenuto pienamente valido il licenziamento fatto con analoghe modalità. Ciò vale anche per i c.d. “sms” (acronimo di Short Message Service) od analoghe applicazioni, come Whatsapp. Il licenziamento intimato tramite sms, infatti, è del tutto analogo a quello intimato tramite telefax e, come tale, valido per il solo fatto di rispettare il requisito della forma scritta (Trib. Torino, 23 luglio 2014).
Alcuni giudici hanno precisato che la legittimità del licenziamento intimato tramite sms deve essere valutata in concreto ed avendo riguardo non tanto alla forma scritta, quanto al fatto che quel messaggio provenga effettivamente dal datore di lavoro e presenti obiettive caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (App. Firenze, 5 luglio 2016, n. 629, richiamando l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. n. 82/2005). Ne deriva, pertanto, che il licenziamento intimato tramite sms sarà pienamente valido ed efficace ogniqualvolta il lavoratore/destinatario non abbia contestato che il messaggio non fosse integro, completo ed adeguatamente leggibile, o che non desse certezza di provenire dal datore di lavoro/mittente.
Poiché l’sms rappresenta un testo elettronico associato ad un dato elettronico (il numero di telefono), la provenienza del messaggio sarà accertabile sulla base del semplice accesso alla rete e dell’invio del messaggio, posto che entrambe le funzioni presuppongono la materiale disponibilità di un dispositivo autenticante (ovvero, la scheda SIM inserita nel telefono) da cui è poi possibile risalire, con certezza, al mittente (Trib. Genova, 5 aprile 2016, n. 223). Da notare che i requisiti tecnici tipici dell’sms (testo elettronico; accesso alla rete telefonica; materiale disponibilità di SIM) sono rinvenibili anche nella nota applicazione Whatsapp (che peraltro recupera le chat inviate e ricevute utilizzando backup associati al numero telefonico).
Il provvedimento del giudice catanese ha quindi risolto la questione circa l’efficacia del licenziamento intimato a mezzo Whatsapp facendo corretta applicazione dei suesposti principi.
Alla luce di ciò, si confida che l’utilizzo dei moderni software di messaggistica, sia per costituire che per concludere rapporti di lavoro, possa superare quella diffidenza tuttora riscontrabile in numerose realtà imprenditoriali e rivelarsi, così, un agile strumento di gestione (e risoluzione) dei rapporti di lavoro (Circolare INL n. 1/2016).
Pare quindi che i moderni software di messaggistica possano rivelarsi efficienti strumenti di gestione di tutti quei rapporti di lavoro resi in modalità “Smart”, in contesti extra aziendali e senza postazione fissa, in cui l’immediatezza e praticità della comunicazione telematica sono componenti essenziali.
Viene da pensare che nei prossimi anni le “virgolette blu” di Whatsapp potrebbero venir considerate come conferma di lettura da parte del lavoratore per le comunicazioni agli “Smart Workers”, tuttora regolamentate dall’art. 18 e ss., L. n. 81/2017). Di sicuro occorrerà adeguare la normativa al progresso tecnologico, ormai inarrestabile.