In riferimento alla comunicazione dell’atto di licenziamento la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23503/2017, ha precisato che l’ingiustificato rifiuto da parte del dipendente di ricevere copia dell’atto comunicato solo verbalmente dal datore di lavoro non conferisce illegittimità al provvedimento, considerando che il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto unilaterale recettizio non esclude che la comunicazione possa ritenersi regolarmente avvenuta.
La Suprema Corte ha affermato che per orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità ritiene che “nell’ambito del diritto sostanziale, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l’atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta” (Cass. sez. lav., nn. 12571/1999 e 1671/1981).
“Se si accerta che la mancata ricezione della copia dell’atto è dovuta ad un ingiustificato rifiuto del lavoratore”, precisa la sentenza in esame, “la comunicazione verbale del licenziamento vale come legittima notifica dello stesso; in relazione al rapporto di lavoro infatti esiste, in linea di massima, l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche orali, sul posto di lavoro”.
Cassazione sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23503