Trib. Milano 31 Maggio 2018
La comunicazione dei dati del amministratore appena nominato e la indicazione del luogo dove si trovano i registri condominiali, ai sensi dell’art. 1129, comma 2, c.c., è un adempimento che deve essere effettuato contestualmente alla accettazione della nomina; il mancato rispetto di tale adempimento costituisce ipotesi espressa di grave irregolarità tale da comportare la revoca giudiziale ma non comporta l’invalidità della delibera di nomina, in assenza di una espressa sanzione in tal senso, da parte dell’art. 1129 c.c. Per l’art. 1129, comma 12, c.c., la mancata specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso per la propria attività da parte dell’amministratore, in occasione dell’assemblea di nomina, comporta la nullità della nomina stessa.
(Cfr. Trib. Milano 3 aprile 2016, n. 4294; Trib. Salerno, 3 maggio 2011; Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2013, n. 22313)
Fonte: condominioelocazione.it