Criteri generali di ripartizione delle spese nel Condominio: il rendiconto consuntivo fornisce la prova delle morosità relative agli anni di gestione precedenti

Il Giudice di pace ingiungeva a un condomino il pagamento in favore del Condominio dei debiti di cui al consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018.

Il Tribunale respingeva l’appello proposto dal condomino avverso la decisione di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo, in quanto la delibera di approvazione delle spese relative a gestioni precedenti al 2017, posta a fondamento della domanda monitoria, non era stata impugnata benché il ricorrente avesse partecipato alle assemblee.

Il condomino ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto definitiva la delibera di approvazione dei consuntivi per mancanza di impugnazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato in quanto «il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un ‘nuovo fatto costitutivo’ del credito stesso» (Cass. civ., n. 20006/2020).

La delibera condominiale di approvazione, pertanto, costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme dovute: dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, infatti, «discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio» (Cass. civ., n. 11981/1992).

Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato correttamente che la delibera di approvazione del consuntivo 2017 non era stata impugnata, benché il condomino fosse presente all’assemblea, deducendone che nessuna contestazione poteva essere sollevata nel giudizio di opposizione, essendosi la delibera ormai consolidata.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: condominioelocazione.it

Patto di non concorrenza: nullo il recesso unilaterale del datore

In tema di recesso unilaterale, la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro costituisce una clausola nulla per contrasto con norme imperative.

Il compenso relativamente alla clausola del patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro pattuito al momento dell’assunzione è quindi dovuto al dipendente essendo illegittimo il recesso unilaterale del datore nel corso di rapporto di lavoro.

Cass. civ., sez. lavoro, ord., 1° settembre 2021, n. 23723

Fonte: dirittoegiustizia.it

I danni da infiltrazioni vanno risarciti in base al criterio della solidarietà tra i condomini

Contrariamente a quanto accade per le altre obbligazioni condominiali, per le quali vige il principio di parziarietà, nel senso che i singoli condomini rispondono esclusivamente, pro quota, per le obbligazioni derivanti da risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., gli stessi possono essere chiamati a rispondere con l’intero loro patrimonio, trattandosi di obbligazione solidale. Se ne deve trarre, pertanto, che il risarcimento del danno da cose in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità ex art. 2055, comma 1, c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili.

Trib. Catania 29 ottobre 2020 (In senso conforme Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1674)

Fonte: condominioelocazione.it

Il condomino danneggiato partecipa alle spese riparatorie del danno cagionato da omessa manutenzione delle parti comuni

Una s.r.l. chiede l’impugnazione della sentenza della Corte territoriale che annullava la delibera assembleare impugnata dalla società stessa. Tale delibera aveva ripartito le spese per risarcire i danni subiti dalla porzione di proprietà esclusiva della società a causa dell’omessa manutenzione di una corte comune. La decisione impugnata affermava la sussistenza dell’obbligo dell’appellante di contribuire anche essa, in quanto condomina, alla spesa.

L’obbligo del condomino danneggiato di partecipare alle spese di riparazione delle parti comuni. L’accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell’amministratore, non esclude che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nel confronti del condominio dell’obbligo di contribuzione alla spesa correlata, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio.
Pertanto, la delibera assembleare in oggetto non contrasta con la condanna risarcitoria statuita dal Tribunale.
Sulla base di tali premesse, la S.C. afferma che «il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati».

Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18187/21, depositata il 24 giugno.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Impugnabilità della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del socio illimitatamente responsabile della s.a.s. non dichiarato fallito

La sentenza dichiarativa di fallimento della società con soci illimitatamente responsabili va notificata dal
cancelliere alla società e ai soli soci dichiarati falliti secondo la decisione assunta nella pronuncia stessa,
non potendo la nozione di debitore, nella lettura corrente degli artt. 17 e 18 l. fall., includere altri soci
illimitatamente responsabili i quali, sebbene destinatari delle istanze di fallimento nel corso dello stesso
procedimento, non siano stati dichiarati falliti all’esito, per essi pertanto decorrendo il termine d’impugnazione
della sentenza, quali interessati, dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 16777/21; depositata il 15 giugno)

Fonte: ilsocietario.it

Il conto corrente condominiale e il diritto del condomino di visionare la contabilità

L’art. 1129, comma 7, c.c., come modificato dalla Legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012 n. 220, prevede che l’amministratore sia tenuto a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente intestato al condominio, che può essere postale o bancario.

L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata con la revoca dell’amministratore.

La finalità della legge è duplice; da un lato deve essere data la possibilità a ciascun condomino di verificare costantemente la destinazione dei propri esborsi (le c.d. “pezze giustificative” di spesa) per una facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale, rispondendo ad una chiara e doverosa esigenza di trasparenza e di informazione; dall’altro, evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore (o di altri differenti condomini da lui eventualmente amministrati).

D: come si esercita il diritto di accesso del condomino alla documentazione relativa al conto? Ci sono dei costi?

R: l’accesso alla documentazione avviene per il tramite dell’amministratore poiché egli è il formale intestatario del conto ai sensi dell’art. 1129, comma 7, c.c.  La visione dei documenti condominiali è gratuita, salvo l’eventuale costo per le fotocopie da rimborsare all’amministratore.

Da notare che recentemente si è sviluppato un orientamento che legittimerebbe direttamente alla richiesta anche il singolo condomino subordinatamente alla prova della avvenuta preventiva richiesta all’amministratore il quale, ovviamente, non abbia ottemperato all’obbligo di fornire la documentazione di spesa al condomino stesso che ne avesse fatto richiesta (Arb. banc. e fin. di Roma, 16 settembre 2016).

Ciò significa che il condomino al quale l’amministratore non abbia fornito la documentazione di spesa richiesta può recarsi in banca personalmente e – dopo aver dimostrato di essere effettivamente un condomino dietro presentazione di una visura storica per immobile ed aver effettuato formale richiesta all’amministratore rimasta inevasa – chiedere di visionare la documentazione contabile del condominio.

In questi casi, pertanto, è opportuno inviare una formale richiesta scritta, a mezzo raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, nella quale concedere all’amministratore un termine per consegnare le pezze giustificative non inferiore a 15 giorni (termine per adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.), trascorsi i quali è possibile recarsi in banca.

La qualificazione in senso “unitario e globale” delle obbligazioni di controllo che gravano sui sindaci per l’intera durata del loro incarico

Il testo dell’art. 2402 c.c. risulta univoco nell’indicare che quella spettante ai sindaci è, propriamente, una “retribuzione annuale”, secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell’attività di impresa, l'”esercizio sociale”. Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco. Secondo quanto correttamente ritenuto dall’impugnato decreto del Tribunale di Vicenza, il carattere sinallagmatico delle prestazioni dedotte in contratto si viene pertanto a puntualizzare sull’unità temporale della (medesima) annualità, corrispondente alla durata dell’esercizio sociale.

Cassazione Civile, Sez. VI-1, ord. n. 6027 del 4 marzo 2021.

Fonte: ilsocietario.it

Il pacchetto all inclusive con prezzo scontato per i bambini non esclude il risarcimento in caso di ritardo del volo

RISARCIMENTO DANNI
Ai sensi del Regolamento CE 261/2004 spetta il risarcimento dei danni per ritardo del volo anche nel caso in cui i passeggeri siano titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici, come ad esempio nel caso di un pacchetto all inclusive proposto da un tour operator con una particolare scontistica per i minori.
(Tribunale di Busto Arsizio, sez. III Civile, sentenza n. 549/21; depositata il 9 aprile)

Fonte: dirittoegiustizia.it

Legittima la clausola con cui l’efficacia del trasferimento di partecipazioni viene subordinato alla preventiva adesione dell’acquirente ad un patto parasociale

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 194, ha sancito la legittimità della clausola statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. alla preventiva adesione da parte dell’acquirente ad un determinato patto parasociale.

Si tratta di una clausola statutaria limitativa della libera circolazione delle azioni ex art. 2355 bis c.c. o delle quote ex art. 2469 c.c., volta a creare un collegamento tra lo statuto sociale e un patto parasociale, quest’ultimo inteso quale accordo esterno all’atto costitutivo e allo statuto con cui i soci si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società stessa.

La clausola in oggetto è ritenuta compatibile con la disciplina del diritto societario anzitutto poiché il rinvio operato dallo statuto ad un accordo non soggetto ad alcuna forma di pubblicità legale (salvo quanto previsto dall’art. 122 TUF per i patti parasociali relativi a società quotate e dall’art. 2341 ter c.c. per quelli relativi a società con azionariato diffuso) non risulta in contrasto con le disposizioni concernenti la forma e la pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, avendo esse un’operatività circoscritta alle regole organizzative della società ivi contenute.

È, infatti, possibile che lo statuto contempli rinvii ad atti o fatti esterni, quali presupposti per modifiche statutarie o per la determinazione della spettanza o della misura dei diritti sociali: nello stesso tempo, però, occorre rendere conoscibile ai potenziali acquirenti il contenuto del patto parasociale, alla cui adesione è subordinato il trasferimento delle partecipazioni, prevendendo un obbligo in capo agli amministratori di fornire loro ogni informazione in proposito necessaria.

La suddetta clausola non attribuisce una efficacia c.d. reale alle disposizioni del patto parasociale, le quali mantengono invece la loro caratteristica efficacia c.d. obbligatoria, rappresentando solo la fonte di diritti risarcitori in caso di violazione delle stesse.

L’opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti, invero, riguarda esclusivamente la clausola limitativa del trasferimento delle partecipazioni contenuta nello statuto.

Infine, non si può ritenere che la clausola obblighi in via automatica il rispetto di un accordo esterno, in cui verrebbero inserite le regole organizzative che non potrebbero trovare legittimazione all’interno di uno statuto, poiché l’adesione al patto deve essere espressamente voluta e convenuta dall’acquirente ed esso rimane comunque soggetto ai limiti e alla disciplina che lo caratterizzano e che divergono dalle regole inderogabili proprie degli statuti delle s.r.l. e delle s.p.a.

Infine, nonostante il suddetto rinvio statutario, il patto parasociale conserva la sua natura e risulta soggetto ai limiti e alla disciplina propria dei patti parasociali, quali la durata quinquennale (in s.p.a.) e l’inopponibilità nei confronti dei terzi che non vi aderiscano espressamente.

Fonte: ilsocietario.it

Le incerte sorti dei crediti della società estinta

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcuna altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 1724 del 26 gennaio 2021.

Fonte: ilsocietario.it