Gli amministratori devono, ai sensi del comma 3 dell’art. 2434-bis c.c., tener conto delle ragioni dell’intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell’impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità stessa, in quanto le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio.
Cass. Civ. – Sez. I – 24 maggio 2023, n. 14338
Fonte: il societario.it