Responsabilità degli amministratori di s.p.a.

Per i giudici del Tribunale di Firenze gli amministratori non operativi non sono più sottoposti a un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, Sentenza n. 2628 del 19 settembre 2019

Fonte: ilfallimentarista.it