La locazione è un contratto a prestazioni corrispettive, per cui l’eventuale tolleranza del locatore a fronte di una reiterata morosità e la sua inerzia nell’assumere iniziative di carattere giudiziario non costituiscono acquiescenza al comportamento inadempiente del conduttore, essendo invece necessaria la sussistenza di elementi concreti e di atti inequivoci tali che, nel comportamento delle parti, possa individuarsi la volontà di derogare all’obbligo previsto in contratto
(Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11055).
Fonte: ius.giuffrefl.it (Condominio e locazione)