In tema di controllo del socio nella s.r.l., il diritto di controllo ed ispezione del socio di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può sopravvivere all’estinzione dell’ente.
Il diritto di controllo del socio, infatti, ha natura amministrativa e come tale può esser fatto valere dal socio che ne è titolare solo nei confronti della società partecipata.
L’estinzione dell’ente e del contratto fa conseguire il venir meno in capo all’ex socio di tale diritto e conseguentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.
Va comunque evidenziato che ai sensi dell’art. 2496 c.c., a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, gli ex soci e chiunque vi abbia interesse può esaminare i libri sociali, che vengono depositati e conservati presso l’ufficio del registro delle imprese per dieci anni.
Tribunale di Milano – Sez. Specializzata – Ordinanza del 22 aprile 2022.
Fonte: ilsocietario.it