Può un condòmino prolungare a proprie spese la corsa dell’ascensore di un piano? Secondo la Corte d’Appello di Milano la risposta è affermativa.
L’intervento di prolungamento della corsa dell’ascensore dal quarto al quinto piano dell’edificio, che un condomino voglia eseguire a proprie spese, non è innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c. bensì uso della cosa comune regolato dall’art. 1102 c.c.
Un condòmino, dopo aver acquistato un appartamento al quinto piano di un edificio di Milano con ascensore che arrivava solo fino al quarto piano, si è visto respingere dall’assemblea la propria richiesta di innalzamento dell’impianto di ascensore a proprie spese. Nella stessa assemblea peraltro era stata approvata l’eliminazione delle coperture in eternit presenti sul lastrico solare comune, con demolizione dei vani esistenti e installazione di panelli solari o fotovoltaici.
La Corte d’Appello rilevava la legittimità della domanda del condòmino di innalzamento dell’ascensore (e relativo prolungamento della scala) fino al quinto piano, in modo che ne traesse utilità la propria unità immobiliare. I giudici hanno evidenziato che i mutamenti nella composizione di un edificio, che nel caso di specie erano stati trasformati da solai in abitazioni, facevano sorgere esigenze di utilizzo diverso e più intenso delle parti comuni già esistenti quale – appunto – l’ascensore, posto originariamente non a servizio di tutti i piani. L’innalzamento di un piano dell’ascensore e della scala da parte di un condomino non è quindi in conflitto con l’art. 1102 c.c., poiché si tratta di una modifica che non altera la destinazione delle parti comuni, non impedisce l’altrui paritario uso e rientra nelle facoltà del condomino per una “migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.” (Cass. 4 settembre 2017, n. 20712).
La Corte di Milano ha quindi correttamente applicato l’art. 1102 c.c. dichiarando la nullità della delibera assembleare nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del condomino di realizzare, a proprie spese, il prolungamento dell’ascensore e della scala dal quarto al quinto piano, mentre ha ribadito la validità del punto della delibera impugnata che aveva deciso l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul lastrico solare comune, dovendosi nell’uso di questo bilanciare gli auspici del singolo condomino che voglia fare di tale bene un utilizzo diverso e più intenso con gli interessi collettivi degli altri partecipanti.
Corte d’Appello, Milano, sez. III, sentenza 18/05/2017 n°2145