Le società di persone sono caratterizzate dal fatto che i creditori sociali possano agire non solo sul patrimonio sociale ma anche su quello personale dei soci i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte (artt. 2267, comma 1 e 2291, comma 1, c.c.).
In particolare, nella società semplice e nella società in nome collettivo, delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società con il suo patrimonio e nel in caso questo non sia sufficiente a soddisfare i creditori, i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente.
Nel caso, invece, della società in accomandita semplice illimitatamente responsabile è il solo socio accomandatario, ovvero colui che amministra la società, mentre i soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota conferita.
La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali serve a tutelare i creditori sociali i quali, non essendo le società di persone dotate di capitale di rischio come le società di capitali, si troverebbero sprovvisti di tutele creditorie.
In questo modo viene potenziata la garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla società attraverso il patrimonio individuale dei soci.