In tema di condominio, per quelle delibere emesse prima dell’adozione dei sistemi di misurazione del calore e, dunque, precedenti alla normativa nazionale e comunitaria sul risparmio energetico, ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, è considerato valido il criterio base della superficie radiante in quanto conforme al principio generale di cui all’art. 1123, comma 2, c.c.
In caso di malfunzionamento del proprio impianto, spetta al proprietario curare la manutenzione dei componenti radianti del proprio appartamento.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 6735/20; depositata il 10 marzo)
Fonte: dirittoegiustizia.it