La Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza n.32392 dell’11 dicembre 2019 ha ribadito che il conferimento in trust non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni in quanto è un atto fiscalmente neutro, meramente attuativo degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo. Tale imposta sarà dovuta all’eventuale trasferimento finale dei beni in trust al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.
Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile ordinanza n.32392 – 11 dicembre 2019